Statuto

N. 11893 di repertorio Raccolta N. 1040

MODIFICHE APPROVATE A SEGUITO DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20 MAGGIO 2016.

 

 

 

STATUTO

 

 

Art.1

E' costituita con sede in Arena Po (Pv) - Via Mandelli numero 3  l'Associazione senza fini di lucro denominata 

Working Retrievers Club Italia  in sigla W.R.C.I.

Essa mira a svolgere ogni più efficace azione per migliorare, incrementare e valorizzare le razze Retriever, nell’ambito specifico dell’attitudine al lavoro dei retriever stessi, con particolare riguardo all’organizzazione di prove di caccia, working test, corsi di addestramento, prove di lavoro, prove attitudinali in genere, nonché altre iniziative rivolte all’impiego di retriever nell’ambito sociale ed alla diffusione di una corretta cultura cinofila, finalizzata al miglioramento della sintonia e del rapporto che viene ad instaurarsi nel binomio cane/conduttore.

L’Associazione ha durata illimitata.

 

 

Art.2

Per il conseguimento dei fini di cui sopra, l'Associazione:

-         Direttamente ed anche in collaborazione con gruppi cinofili e/o società specializzate, propaganda e agisce per il mantenimento, nelle razze Retriever, delle specifiche attitudini e caratteristiche che le contraddistinguono per il lavoro, per la divulgazione e il miglioramento di suddette razze ed assiste, nel limite delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti.

-         L'Associazione potrà richiedere nei tempi e modi previsti dalle leggi che regolano la materia, il riconoscimento, come società specializzata, da parte dell'E.N.C.I. (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) del quale osserverà in ogni caso le norme e le direttive, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati.

-         L'Associazione organizzerà prove di lavoro per promuovere le razze Retriever e far conoscere gli scopi del Club, direttamente o in collaborazione con altri Enti e società. Una volta ottenuto il riconoscimento da parte dell'E.N.C.I., in collaborazione con detto Ente e con le società cinofile da questo riconosciute richiedendo all’E.N.C.I. stesso autorizzazione preventiva e riconoscimento nel rispetto dei regolamenti vigenti.

 

 

 

Art.3

Possono essere soci tutti i cittadini Italiani e Stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso l'incremento e la valorizzazione delle razze Retriever, secondo le loro specifiche attitudini da lavoro, e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente Statuto, sia stata accettata dal Consiglio.

 

 

Art.4

I soci si dividono in ordinari, sostenitori. I soci ordinari devono essere proprietari ed intestatari, nelle forme previste dal disciplinare disposto dall'E.N.C.I., di cani di razze Retriever. Saranno soci sostenitori i soci, anche non proprietari ed intestatari di cani di razze Retriever, che avranno effettuato versamenti volontari a sostegno dell'attività del Club.

Tutti i soci hanno diritto ad un voto in assemblea e possono essere eletti alle cariche sociali. I soci ordinari e sostenitori sono tenuti al pagamento della quota sociale con possibilità di ulteriori versamenti volontari a sostegno dell'attività.

Non hanno diritto al voto i soci di età inferiore ai diciotto anni.

Tutte le categorie di soci hanno diritto di godere dei benefici che l'associazione stabilirà nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l'associazione ed i propri soci e con l'eguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.

 

Art.5

Per far parte in qualità di socio dell'Associazione occorre far pervenire domanda scritta e firmata, indirizzata al Consiglio e sottoscritta da almeno due soci presentatori,contenente i dati anagrafici del richiedente.

Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad  accettare le finalità dell'associazione, le norme dello Statuto sociale nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio e dall'Assemblea.

Il Consiglio esprime una decisione insindacabile in merito  all’accettazione delle domande di associazione, le suddette decisioni non dovranno essere in alcun modo motivate.

 

 

ART.6

L'Assemblea generale dei soci stabilisce con propria delibera l’importo delle quote associative annuali dovute  dai soci.

La quota associativa annuale non è rivalutabile, né rimborsabile, ed è intrasmissibile a terzi.

 

ART.7

L'iscrizione ha validità per l’anno in corso, e si considererà tacitamente rinnovata per l’anno successivo  qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

Sarà altresì considerato atto di dimissioni il mancato versamento della quota associativa  entro l'Assemblea generale dell'anno successivo.

 

ART.8

La qualità di socio si perde:

-         per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art.7;

-         per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio successivamente all'Assemblea generale dell'anno successivo,

-         per espulsione, deliberata dall'Assemblea generale dei soci su proposta del Collegio dei Probiviri.

-          

Chi, per qualsiasi causa, cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo ma non è esonerato dagli impegni assunti.

 

ART.9

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.

Le quote non sono cedibili in alcun caso e non sono rivalutabili.

 

ORGANI SOCIALI

 

ART.10

Sono organi dell'Associazione:

-         l'Assemblea dei soci,

-         il Consiglio composto dai Consiglieri eletti dall'Assemblea,

-         il Presidente e il Vicepresidente,

-         il Comitato dei Probiviri,

-         il Collegio sindacale o dei revisori dei conti,

Fra gli organi sociali è previsto anche un comitato tecnico i cui membri verranno nominati dal Consiglio.

 

 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

 

 

ART.11

L'Assemblea generale è composta con i soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.

Ciascun Socio maggiorenne ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio in regola con il pagamento della quota, mediante delega scritta e firmata. Le deleghe devono essere depositate dal socio cui sono state intestate prima che le operazioni di inizio dell’assemblea abbiano inizio. Non sono ammesse correzioni, cancellazioni o abrasioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.

Ogni  socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso il voto per posta.

 

ART.12

L'Assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente oppure, in sua assenza o qualora questi lo richieda, da un socio da questi designato o chiamato dai presenti a presiederla.

Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, ai quali spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.

L'Assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

 

ART.13

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di aprile in luogo da determinarsi di volta in volta,  per l'approvazione del rendiconto economico dell’esercizio precedente e per la approvazione del programma di attività per l'anno in corso.

In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

L’avviso di convocazione è inviata dal Presidente, a tutti i Soci almeno 15 giorni prima di quello fissato per la convocazione, a mezzo posta ordinaria, messaggio fax o di posta elettronica, anche certificata, a condizione che tutti gli aventi diritti a partecipare all’assemblea abbiano comunicato al Club e pertanto risulti da un archivio, il loro recapito, numero di fax o indirizzo di posta elettronica .

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Negli inviti devono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare.

L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'assemblea in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

 

 

 

ART.14

L'Assemblea ha il compito di deliberare:

-         sul programma generale dell'Associazione;

-         sull'elezione delle cariche sociali;

-         sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario,

-         sulle modifiche dello Statuto,

-         sulla misura della quota associativa, per ciascuna delle categorie dei soci prevista nell’articolo 4,

-         su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.

Spetta inoltre all'Assemblea eleggere i Consiglieri, i Probiviri, ed i Sindaci effettivi e supplenti (revisori).

 

 

CONSIGLIO

 

ART.15

Il Consiglio è composto da 6 (sei) consiglieri eletti dall'Assemblea generale dei soci.  I membri del Consiglio durano in carica tre anni epossono essere rieletti; qualora, durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri questi verranno sostituiti dal Consiglio per cooptazione del primo non eletto e dei successivi.

I membri del Consiglio così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, la metà o più dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno, entro due mesi da tale stato di fatto, alla convocazione dell'assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio.

 

ART.16

Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea generale dei soci; è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'assemblea i rendiconti annuali, decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni e prove di lavoro, sovrintende al lavoro degli uffici, qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni.

Il Consiglio potrà designare singoli o più Consiglieri, anche in forma di comitato, per le specifiche attività del Club.

Il Consiglio potrà deliberare la nomina di un Comitato Tecnico di esperti della razza che potranno anche non essere soci del Club.

Il Consiglio potrà riconoscere, tra i soci, delegati di zona in relazione alle esigenze del Club, in particolari  zone geografiche.

 

ART.17

Il Consiglio provvede, altresì, alla nomina del Presidente e di un Vice Presidente dell'Associazione, di uno oppure due Segretari ed eventualmente di un Cassiere, tutti questi incarichi hanno durata tre anni e sono rinnovabili.

Il Presidente ed il Vice Presidente devono essere eletti fra i Consiglieri; Segretari ed il Cassiere possono anche non essere membri del Consiglio; non lo saranno allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro.

 

ART.18

Il Consiglio si riunisce almeno  una volta ogni due mesi  o quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri, oppure quanto ne venga fatta richiesta dal collegio dei revisori.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, a mezzo posta ordinaria, messaggio fax o di posta elettronica.

In caso di urgenza con telegramma, telefax, o messaggio di posta elettronica da inviare almeno 3 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.”

I Consiglieri potranno proporre argomenti per l'Ordine del giorno.

La data e il giorno della successiva riunione del Consiglio potranno essere stabilite nella riunione precedente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora questi mancassero, dal Consigliere più anziano di età.

Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

Le riunioni di Consiglio si potranno svolgere anche per audio o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni,  la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il  / o il Segretario.

 

 

IL PRESIDENTE

 

ART.19

Il Presidente ha la rappresentanza legale della società sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea; provvede a quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.

In caso di urgenza estrema e comprovata, può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte alla approvazione di quest'ultimo nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione successiva alle dimissioni.

Può essere nominato dal Consiglio un presidente onorario anche non consigliere purché socio. Il  presidente onorario può partecipare alle riunioni di consiglio, ma senza diritto di voto.

 

 

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

 

ART.20

Il patrimonio della Associazione è costituito:

-         dai beni mobili e immobili,

-         dalle somme accantonate,

-         da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate della Associazione sono costituite:

-         dalle quote annuali versate dai soci,

-         dagli eventuali contributi concessi da Enti o persone,

-         dalle attività di gestione,

-         da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo legale.

 

 

ART.21

L'esercizio finanziario va dall'1 gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l'Assemblea generale dei soci non sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il rendiconto economico approvato dall'assemblea generale dei soci andrà trasmesso, una volta ottenuto il riconoscimento, all'E.N.C.I.

Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie derivanti dall'esercizio dell'attività statutaria, nonché il capitale proprio, non potranno essere in alcun modo distribuiti, sia direttamente che indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi, imposta dalla legge.

 

 

 

 

COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI DEI CONTI

 

ART.22

La sorveglianza amministrativa o contabile è affidata ad un Collegio sindacale composto di tre Sindaci eletti dall'Assemblea generale dei soci, i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

L'Assemblea generale dei soci procederà anche alla nomina di un Sindaco supplente.

I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio, alle quali debbono essere invitati.

 

NORME DISCIPLINARI

 

ART.23

Qualsiasi socio, anche se riveste cariche in seno alla Associazione, è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio, le regole della correttezza e dell'onore sportivo.

Il socio che trasgredisca a tali obblighi, o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale alla associazione è passibile di sanzioni disciplinari che verranno deliberate dal Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi, che eleggono tra loro il Presidente e da due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea generale fra i soci che non ricoprono già la carica di Consiglieri.

Uno dei membri effettivi sarà sempre competente in materie giuridiche.

Il Collegio dei Probiviri resta in carica tre anni ed i membri possono essere rieletti.

Il Collegio dei Probiviri delibera le sanzioni disciplinari a carico dei soci.

Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza con la presenza di tre membri del Collegio dei Probiviri.

Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione sarà sostituito dal membro supplente.

In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell'Assemblea, che provvederà alla nomina definitiva.

Le denuncie a carico di un Socio devono essere avanzate, per scritto e firmate, al Consiglio che le inoltra la Collegio dei Probiviri.

Quando risultano fatti che possano formare oggetto di sanzione disciplinare il Presidente del Collegio dei Probiviri, verificatene le circostanze, assume sommarie informazioni e dopo aver sentito il socio incolpato ne riferisce al Collegio per le conseguenti deliberazioni.

In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.

Il Consiglio procede all'attuazione del lodo emesso dai Probiviri che è inappellabile.

I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un socio dell'Associazione, sono i seguenti:

-         censura,

-         sospensione fino ad un massimo di tre anni.

In casi di particolare gravità che comportino l'espulsione di un socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'Assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva.

Una volta ottenuto il riconoscimento dell’Associazione da parte dell’ENCI, i provvedimenti disciplinari presi dall'E.N.C.I. a carico di un proprio socio,  che sia iscritto all'Associazione, saranno adottati anche da questa.

 

SCIOGLIMENTO

 

ART.24

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea dei soci.

La stessa Assemblea, sentito il Collegio dei Revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla Legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale che sarà destinato esclusivamente a favore di associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità salvo diversa devoluzione imposta dalla Legge.

 

VARIE

 

ART.25

Tutte le cariche in seno alla Associazione sono gratuite salvo rimborsi spese che devono essere autorizzati dal Presidente o da chi ne fa le veci in caso di suo impedimento.

 

 

ART. 26

Il presente Statuto dopo l'approvazione dell'Assemblea generale diventa immediatamente esecutivo.

Le modifiche non possono essere proposte se non dal Consiglio dell'Associazione, oppure da almeno un terzo dei soci avanti diritto al voto in Assemblea.

In quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti.

Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere adottate per votazione da un'Assemblea generale straordinaria, valida se in prima convocazione siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e, in seconda  convocazione valida comunque  qualunque sia il numero di partecipanti.

 

ART.27

Vengono riconosciuti all'E.N.C.I., una volta ottenuto il riconoscimento della Associazione, poteri di tutela e di vigilanza ed il diritto - dovere di disporre ispezioni e, in caso di mancato funzionamento e di gravi irregolarità o violazioni statutarie, di nominare un Commissario ad acta per sciogliere gli organi dell'associazione e di nominare un Commissario straordinario con il compito di regolarizzare la situazione nel termine massimo di quattro mesi.

 

ART.28

Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali del diritto.

 

ART.29

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Ente.